REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016: COME VOTARE

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27/09/2016, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28/09/2016 sono stati convocati i
comizi elettorali per il REFERENDUM COSTITUZIONALE avente ad
oggetto il seguente quesito referendario: Approvate il testo della legge
costituzionale concernente “disposizioni per il Superamento del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione
del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione,
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
15 aprile 2016”.

Elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al
loro indirizzo di residenza. Qualora l’elettore non lo ricevesse potrà
sempre richiederne il duplicato all’Ufficio consolare di riferimento. Si
ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato l’UFFICIO
CONSOLARE competente circa il proprio indirizzo di residenza.
Chi invece, essendo iscritto nell’AIRE, intende votare in Italia, dovrà far
pervenire all’UFFICIO CONSOLARE competente per residenza
(Ambasciata o Consolato) un’apposita dichiarazione (vedasi fac-simile) su
carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di
residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale
l'elettore intende esercitare l'opzione.
La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata
da fotocopia di un documento di identità dello stesso e può essere inviata
per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta
pervenire a mano all’UFFICIO CONSOLARE, anche tramite persona
diversa dall’interessato, entro l’8 di ottobre, con possibilità di revoca
entro lo stesso termine.

Elettori temporaneamente all’estero.
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si
trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel
quale ricade la data di svolgimento del Referendum, nonché i familiari con
loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza
organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001,
comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.
Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro l’8 ottobre
– far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita
opzione. E’ possibile la revoca entro lo stesso termine. Si ricorda che
l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso,
per il Referendum del 4 dicembre 2016).
L’opzione (fac-simile qui reperibile) può essere inviata per posta, telefax,
posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al
Comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito
www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica
certificata dei comuni italiani).
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente
corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in
ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico
elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e
una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al
voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro,
studio o cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente
residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di
svolgimento del referendum; oppure, che si è familiare convivente di un
cittadino che si trova nelle predette condizioni).
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in
caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).